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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36005
Stato 21 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 8.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

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8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

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dell'art. 98, comma 8.

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10. Le funzioni e le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 7, 8 e 9 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e

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8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art

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dal ricevimento della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione

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bollettino previsto dall'art. 8.

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3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, i riparti non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote

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8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare

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8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati

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8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità

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8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di

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8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto

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le modalità di cui al comma 8.

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beni in possesso della banca, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo

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8. L'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24

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3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 1 e 2, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. Il

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. 52; l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 11 dicembre 1952, n. 3093; la legge 24 febbraio 1953, n. 101; la legge 13 marzo 1953, n. 208; la legge 11 aprile 1953, n. 298; la legge 8

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finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e

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